Terre e rocce da scavo

Lo studio “Geologia e Ambiente” è qualificato per adempiere tutti gli aspetti amministrativi per la corretta gestione delle “terre e rocce da scavo”.
Attualmente i materiali da scavo derivanti da interventi soggetti a VIA e AIA  con volumi maggiori di 6000 mc e riutilizzati in altri cantieri, sono normati dal D.M.161/12 in vigore dal 6 ottobre 2012. Questo Decreto enuncia le procedure per la gestione dei materiali da scavo derivanti da opere edili, al fine di classificarli come sottoprodotti, uscire così dal regime dei rifiuti e consentirne il riutilizzo.
La nuova disciplina sostituisce quella prevista dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
Il D.M.161/12, “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” introduce alcune importanti novità:
a) tra i «materiali da scavo» potenzialmente gestibili come sottoprodotti ammette quelli contenenti «materiali di riporto», (vedi allegato 9) ossia le miscele eterogenee di materiali di origine antropica utilizzati nel corso del tempo per riempimenti del terreno e sedimentatisi nel suolo, purché nella quantità massima del 20% (in massa).
b) la sussistenza delle condizioni per cui il materiale di scavo è considerato un sottoprodotto viene comprovato dal Proponente tramite un Piano di Utilizzo. Questo è un articolato documento che contiene un inquadramento geografico, urbanistico, geologico, idrogeologico, i valori e le considerazioni chimico-analitici dei campioni di terreno, l’ubicazione e l’inquadramento dei siti di riutilizzo e di deposito intermedio.
Il Piano di Utilizzo presentato dal proponente all’Autorità competente almeno 90 gg prima dell’inizio dei lavori, deve essere approvato o rigettato da quest’ultima che potrebbe chiedere anche eventuali integrazioni.
c) L’esecutore del P.U. prima di ogni traporto deve inviare all’ìAutorità competente una comunicazione (fax, mail) con le generalità del mezzo e luogo, data e ora del carico e dello scarico.
d) al termine dei lavori l’esecutore invia all’autorità competente il DAU (Documento di Avvenuto Utilizzo) consistente in un’autocertificazione che attesti l’avvenuto utilizzo del materiale scavato in conformità al piano stesso
d) Il proponente il P.U. deve inviare all’autorità Competenete una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara che il P.U. è conforme ai disposti di legge con riferimento al DM 161/12 e al D. Lgs 152/06.

Non è superfluo sottolineare che tra le diverse competenze necessarie alla definizione degli aspetti squisitamente ambientali, quella del geologo risulta determinante e per certi versi strategica, per il suo bagaglio di conoscenze geoambientali, geochimiche ed idrogeologiche (G.V. Graziano presidente C.N.G.).

Il riutilizzo dei terreni in cantieri non soggetti a VIA e AIA o con volumi inferiori a 6000 mc è normato dall’art. 41 bis della L.98/13 di conversione del DL 69/13. Questo articolo condiziona il riutilizzo a 4 condizioni fondamentali:

a)      la destinazione del riutilizzo deve essere certa in uno o più siti o cicli produttivi determinati

b)     i materiali di scavo devono rispettare le CSC (limiti di Tab.1 all.5 parte IV D.Lgs 152/06) compatibili con il sito di destinazione e non devono costituire una fonte di contaminazione (diretta o indiretta) per le acque di falda, fatti salvi i valori di fondo naturale.

c)      l’utilizzo non deve comportare rischi per la salute né variazioni delle emissioni rispetto al normale riutilizzo delle materie prime.

d)     i materiali di scavo non devono essere sottoposti ad alcun trattamento ad eccezione per la normale pratica industriale

Il rispetto delle “quattro” condizioni deve essere attestato dal Proponente o Produttore mediante dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 inviata ad ARPA/APPA ed al Comune ove ricade il sito di scavo precisando inoltre, le quantità destinate al  riutilizzo, l’anagrafica del sito/i di riutilizzo, del deposito intermedio la cui durata  non deve superare 1 anno salvo eccezioni. Le attività di scavo e di riutilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica.

Eventuali modifiche delle condizioni riportate nella dichiarazioni vanno comunicate entro 30 gg ad ARPA/APPA ed al comune  del luogo di produzione dei materiali.

Al termine dei lavori di scavo, il completo riutilizzo deve essere comunicato all’ARPAV dal produttore.

Il materiale di scavo riutilizzato all’interno dello stesso cantiere segue le prescrizioni dell’art. 185 del D.Lgs 152/06 e in Regione Veneto alle disposizioni del DGRV 794. In questo caso è sufficiente comprovare la non contaminazione dei terreni (relazione ambientale e analisi chimiche) ma non è necessaria l’approvazione da parte dell’Autorità competente.