DM 161/12 – Nuove procedure su terre e rocce da scavo
D.M. 161/12 “Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo”(G.U. 221 del 21-9-2012) in vigore dal 06/10/2012
La presente news per informarVi che in data 21 settembre 2012, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.221 il nuovo ”Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo” (D.M. 10 agosto 2012 n.161).
Il presente Regolamento entra in vigore dal 6 ottobre 2012 pertanto, da questa data, è abrogato l’art. 186 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e le disposizioni ad esso correlate.
Detto Regolamento stabilisce (ai sensi dell’art. 183 c.1 lettera qq) del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) sia i “criteri qualitativi” da soddisfare affinché i materiali da scavo non contaminati siano definiti “sottoprodotti” e quindi NON rifiuti, sia gli adempimenti burocratici, nonché le condizioni per il loro utilizzo.
Il DM 161/12 introduce le seguenti novità:
• Possono essere considerati sottoprodotti anche i “materiali di riporto” costituiti da una miscela eterogenea di terreno naturale non contaminato, frammisto a materiali di origine antropica (quali ad esempio, materiali di demolizione, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci) nella quantità massima del 20% che formano, nel sottosuolo, orizzonti stratigrafici ben definiti, i c.d. “riporti storici”.
• Nei materiali da scavo sono annoverabili materiali come bentonite, pvc, vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo.
• Piano di Utilizzo è un elaborato presentato dal soggetto che intende gestire i materiali da scavo alla Autorità titolare del relativo procedimento (comune/provincia/ regione) almeno 90 gg prima dell’inzio dei lavori, in cui si attesta che i materiali da scavo saranno utilizzati in sito, extra sito o l’individuazione dei processi industriali di impiego, affinché la gestione e l’utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute dell’uomo e senza recare pregiudizio all’ambiente. Il Piano conterrà le risultanze della caratterizzazione ambientale, l’inquadramento geologico, idrogeologico, territoriale, l’individuazione dei siti di deposito intermedio e dei percorsi di trasporto.
• Il Piano di Utilizzo può essere approvato o rigettato dall’Autorità titolare del relativo procedimento. Possono essere richieste integrazioni al Piano. Se entro 90 giorni l’Autorità non si pronuncia in merito ai contenuti del Piano, ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del Regolamento, il proponente può procedere a gestire il materiale da scavo nel rispetto del Piano di Utilizzo. Il Piano di Utilizzo e tutta la documentazione vanno conservati per 5 anni.
• Il trasporto del materiale va accompagnato da un apposito modulo di trasporto inviato all’Autorità competente. Un modulo per ogni automezzo.
• Al termine dei lavori di scavo e riutilizzo del terreno va redatto il D.A.U. (dichiarazione di avvenuto utilizzo)
• In caso di situazioni di emergenza dovute a causa di forza maggiore si può inviare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ma entro 15 gg si deve comunque presentare il Piano di Riutilizzo.
• Entro 180 gg dall’entrata in vigore del D.M. 161/12 i progetti per i quali è in corso una procedura ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs 152/06 possono essere assoggettati alla nuova disciplina.
• Sono permessi trattamenti di normale pratica industriale come selezione granulometrica, riduzione volumetrica mediante macinazione, stabilizzazione a calce/cemento, asciugatura nonché la riduzione della presenza di materiali antropici eseguita a mano o con mezzi meccanici
• In questo regolamento si riscontra la totale assenza di procedure semplificate per piccoli e medi cantieri (
Per scavo e riutilizzo all’interno dello stesso cantiere si fa riferimento all’art. 185 del D.lgs 152/06 e al D.G.R.V. 794.
A vs disposizione per ulteriori domande o chiarimenti, con la presente si fornisce inoltre, la propria disponibilità per l’organizzazione di eventuali incontri formativi.
Si porgono cordiali saluti
dr. geol. Fabio Ferrati
